Descrizione
TARI è l'acronimo di "Tassa Rifiuti", è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
In Comune di Alassio …
La TARI (Tassa Rifiuti) è una delle 3 componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta con il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La TARI sostituisce la TARES a partire dall'anno 2014.
Chi deve pagare
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dai possessori, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Esenzioni
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (es. terrazze e balconi, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori) o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (es. fabbricati non agibili, in ristrutturazione limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile con adeguata documentazione).
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
La tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Termine per la presentazione della denuncia
I soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo immobili e/o aree soggetti alla tassa sono tenuti a presentare denuncia entro il 30 giugno successivo all'inizio dell'occupazione. Qualora mutino le condizioni di tassabilità il contribuente dovrà provvedere nuovamente alla denuncia entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale.
La denuncia di inizio o fine occupazione degli immobili va presentata all'Ufficio Protocollo del Comune o di persona, o via fax al n. 0182 471838 specificando
ALL'ATTENZIONE DELL'UFFICIO TASSA RIFIUTI o via mail all'indirizzo protocollo@comune.alassio.sv.it sempre specificando ALL'ATTENZIONE DELL'UFFICIO TASSA RIFIUTI oppure ancora via pec.
La denuncia si ritiene valida solo con firma autografa.
Tariffe
Il Consiglio Comunale delibera le tariffe da adottarsi per l'anno in corso entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.
Modalità di pagamento
L'avviso di pagamento deve essere pagato in due rate distinte come indicato nell'avviso stesso.
Modalità di pagamento per residenti all'estero:
se non è possibile pagare gli F24 allegati all'avviso di pagamento occorre fare un bonifico al Conto di Tesoreria presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO:
ABI 05696 CAB 49240 CIN E
C/C n° 000010000X79
IBAN: IT 30 E 05696 49240 000010000X79
BIC/SWIFT per bonifici dall'estero: POSOIT22XXX
Motivazione: Avviso di pagamento Tari ANNO 20______n. _______– Nome contribuente – Codice Fiscale
Rules for payment of Tariffa Rifiuti by individuals residing abroad:
Treasurer’s account BANCA POPOLARE DI SONDRIO:
ABI 05696 CAB 49240 CIN E
C/C n° 000010000X79
IBAN: IT 30 E 05696 49240 000010000X79
BIC/SWIFT for bank transfer from foreign countries: POSOIT22XXX
Subject: PAYMENT TARI year 20______n.____Taxpayer name - Tax code/Fiscal code
Link
Approfondimenti
Il servizio è destinato a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):
- locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
- aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).
Sono invece escluse:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
- le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.
Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.
L'unità di misura su cui applicare la tariffa è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la tariffa viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti.
Le tariffe si determina secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 e sono suddivise in due grandi categorie:
- utenze domestiche (superfici adibite a civile abitazione e pertinenze)
- utenze non domestiche (attività commerciali e artigianali, industriali, professionali).
A sua volta ogni categoria è assoggettata alla tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti:
- la quota fissa (che finanzia la parte di costi fissi del servizio di igiene urbana), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla metratura dell’immobile (per le utenze domestiche) ed alla tipologia di attività per unità di superficie (per le utenze non domestiche)
- la quota variabile (che finanzia la parte dei costi variabili del servizio di igiene urbana come le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva (per le utenze non domestiche) ed alla quota prevista sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) (Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, all. 1).
Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.
Calcolare la TARI per una utenza domestica
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria, e poi si aggiunge la parte variabile, stabilita in base al numero dei componenti del nucleo familiare e presenti nell'immobile oggetto del tributo.
Calcolare la TARI per una utenza non domestica
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria della categoria di appartenenza (classificazione in base alle categorie merceologiche definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158); al risultato si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la parte variabile della categoria di appartenenza. A tale somma occorre aggiungere un ulteriore 5% a comprendere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).
Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dal versamento della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 238, com. 10).
La scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.