Descrizione

Attività funebre

L’attività funebre è il servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni:

  • gestire, su mandato dei familiari, le pratiche amministrative inerenti il decesso
  • vendere le casse e altri articoli funebri
  • curare, comporre e vestire salme e di cadaveri, compresi gli interventi di tanatocosmesi
  • trasportare il cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

Le agenzie funebri sono delle particolari agenzie d'affari che svolgono l’attività sull'intero territorio regionale che gestiscono affari altrui nel settore dell'attività funebre e offrono la propria opera a chiunque ne faccia domanda.

Requisiti

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e disporre di un direttore tecnico per ogni sede o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui alla Legge regionale 10/07/2020, n. 15, art. 7 ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.

Occorre inoltre disporre in modo continuativo di almeno quattro addetti occupati con funzioni di necroforo. Il direttore tecnico, qualora svolga funzione di necroforo, può essere computato nel numero minimo dei quattro necrofori.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

L’attività deve avere disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adeguati (Legge regionale 10/07/2020, n. 15, art. 6), come:

  • una sede o filiale dotata di area riservata e di spazio espositivo, idonea al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale e regolarmente aperta al pubblico
  • un'autorimessa provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, conforme alle prescrizioni del regolamento comunale, del Decreto del Presidente della Repubblica 10/07/1990, n. 285, e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio.

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