Strutture ricettive non alberghiere (bed&breakfast, case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanza, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, rifugi escursionistici)

Descrizione

Strutture ricettive non alberghiere  (bed&breakfast, case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanza, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, rifugi escursionistici)

Le strutture ricettive non alberghiere comprendono:

  • bed&breakfast
  • affittacamere
  • case e appartamenti per vacanze
  • case per ferie
  • ostelli per la gioventù
  • rifugi alpini ed escursionistici

Approfondimenti

Il bed & breakfast è un'attività ricettiva di alloggio e prima colazione esercitata in un'unità immobiliare di civile abitazione da parte del titolare che dimora stabilmente nella stessa durante i periodi di apertura della struttura. L'alloggio può essere effettuato in non più di quattro camere.

I bed & breakfast con capacità ricettiva fino ad un massimo di tre camere, possono essere gestiti in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale e saltuario, avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione familiare.

Nei bed & breakfast deve essere presente una camera ad uso esclusivo del titolare della struttura ricettiva, come indicato nella Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 21.

Sono affittacamere le strutture ricettive che forniscono alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non più di sei appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile o in stabili situati ad una distanza inferiore a metri 150 (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 20).

Le case e appartamenti per vacanze sono arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale, per l’affitto a turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a dodici mesi consecutivi (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 22).

L'affitto di case e appartamenti per vacanze non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d’uso.

La Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 22 indica i limiti che devono essere rispettati affinchè le strutture per vacanze possano essere costituite da camere non dotate di cucina o angolo cottura.

Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari; in questa categoria rientrano anche le case strutturate ed attivate per consentire il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, nell’ambito e sotto la responsabilità del titolare dell’attività. (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 17).

Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, anche in spazi comuni, dei giovani, dei gruppi organizzati e delle famiglie. Sono gestiti da enti pubblici, associazioni o enti religiosi con finalità sociali, culturali, religiose o sportive. (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 18).

I rifugi alpini sono le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere e sentieri o, in periodi dell'anno limitati, con strade carrozzabili. (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 19).

I rifugi escursionistici sono le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane, posti ad altitudine non inferiore a metri 600 sul livello del mare o ubicati lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzione di posto tappa. (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 19).

I rifugi possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni del settore dell’alpinismo o dell’escursionismo.

Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).

Per esercitare l'attività è necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel comune o atte a creare confusione sulla natura, sulla tipologia e sul livello di classificazione degli esercizi (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 35).

Gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell'arrivo delle persone alloggiate (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 109 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e Decreto ministeriale 07/01/2013).

Per l'invio dei flussi turistici delle strutture ricettive si deve utilizzare il sistema regionale Rimovcli (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 57-bis).

I titolari o gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di comunicare alla Regione Liguria i prezzi minimi e massimi del pernottamento e dei servizi offerti.

I prezzi vanno comunicati alla Regione entro il 30 novembre ed ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo. Nel caso di mancato invio, nei termini previsti, devono essere applicate le ultime tariffe comunicate (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 57).

Requisiti

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attivitàper esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per l'esercizio dell'attività di bed & breakfast devono essere posseduti i requisiti e garantiti i servizi minimi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 05/05/2017, n. 346, allegato "B&B".

Per l'esercizio dell'attività di affittacamere devono essere posseduti i requisiti e garantiti i servizi minimi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 05/05/2017, n. 346, allegato "AFF".

Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti e garantire i servizi minimi di cui di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 05/05/2017, n. 346, allegato "CAV".

Le case per ferie devono possedere i requisiti e garantire i servizi minimi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 05/05/2017, n. 346, allegato "CF".

Gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti e garantire i servizi minimi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 05/05/2017, n. 346, allegato "OS".

I rifugi alpini ed escursionistici devono possedere i requisiti e garantire i servizi minimi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 05/05/2017, n. 346, allegato "RA" e allegato "RE".

Attività correlate