Descrizione
Gli esercizi a gestione unitaria aperti al pubblico sono aziende ricettive all'aria aperta. In aree recintate e attrezzate forniscono alloggio in propri allestimenti oppure mettono a disposizione spazi per ospitare clienti con mezzi di pernottamento autonomi e mobili.
Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in:
- campeggi
- villaggi turistici.
Approfondimenti
I campeggi sono strutture ricettive organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, caravan, eventualmente dotati di preingressi in PVC, e autocaravan che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza necessità di ricorrere a trasporto eccezionale.
Deve essere garantita la presenza di piazzole destinate al campeggio nel limite minimo del 51% del numero complessivo delle piazzole della struttura ricettiva. Nella restante quota di piazzole può essere consentita la destinazione a villaggio turistico o l’occupazione con allestimenti non ancorati al suolo, nel limite massimo, per quest’ultima tipologia, del 30% del numero complessivo delle piazzole della struttura ricettiva.
I villaggi turistici sono le strutture ricettive che offrono ospitalità in alloggi messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative inserite in piazzole, nel limite minimo del 51% del numero complessivo delle piazzole stesse. Le unità abitative possono consistere in:
- manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo
- case mobili non ancorate al suolo in modo stabile
- manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari non ancorati al suolo in modo stabile.
Nella restante quota di piazzole può essere consentita la destinazione a campeggio o l’occupazione con allestimenti non ancorati al suolo, nel limite massimo, per quest’ultima tipologia, del 30% del numero complessivo delle piazzole della struttura ricettiva.
Le aziende ricettive all'aria aperta sono classificate in base ai requisiti posseduti.
I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente:
- 3 per i villaggi turistici (da 2 a 4 stelle)
- 4 per i campeggi (da 1 a 4 stelle).
L’attribuzione della classificazione è obbligatoria e deve essere ottenuta in via preliminare alla presentazione della segnalazione certificata d’inizio attività delle strutture ricettive (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 47).
Per ottenere la classificazione di una nuova struttura ricettiva all'aria aperta o la variazione del livello di classificazione di una struttura già classificata, il titolare è tenuto a presentare, alla Regione, una dichiarazione dei requisiti recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della struttura ricettiva (Deliberazione della Giunta regionale 21/02/2018, n. 88, all. B, art. 23).
La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione provvede, anche a seguito di sopralluogo, all'attribuzione o alla variazione della classificazione ed al successivo invio di copia vidimata della classificazione al titolare della struttura ricettiva alberghiera.
La classificazione è revocata se entro sei mesi dal rilascio non è stata presentata al SUAP la segnalazione certificata di inizio attività.
Il titolare di una nuova struttura ricettiva alberghiera o di una struttura oggetto di trasformazioni che comportino modifiche delle dimensioni dei locali e per le quali sia previsto il rilascio del titolo edilizio, deve richiedere una classificazione provvisoria per il rilascio del titolo edilizio (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 48).
La Regione rilascia il provvedimento di classificazione provvisoria entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. La classificazione provvisoria ha validità per cinque anni. Entro tale termine il titolare è tenuto a presentare alla Regione la dichiarazione per l'attribuzione della classificazione non provvisoria (Deliberazione della Giunta regionale 21/02/2018, n. 88, all. B, art. 23).
Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, Decreto ministeriale 14/07/2015 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).
Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività.
Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette o non soggette a programmazione territoriale.
In ogni caso per esercitare l'attività è necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Se le strutture ricettive vendono o cedono alla clientela oggetti, alimenti e bevande devono presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.
Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel comune o atte a creare confusione sulla natura, sulla tipologia e sul livello di classificazione degli esercizi (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 35).
I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere hanno l'obbligo di comunicare alla Regione Liguria i prezzi minimi e massimi del pernottamento e dei servizi offerti.
I prezzi vanno comunicati alla Regione entro il 30 novembre ed ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo. Nel caso di mancato invio, nei termini previsti, devono essere applicate le ultime tariffe comunicate (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 57).
Nelle strutture ricettive all’aria aperta è possibile offrire a turisti dotati di caravan e autocaravan ospitalità di tipo area di sosta nelle aree parcheggio localizzate all’interno delle strutture o adiacenti alle stesse previa delimitazione delle piazzole destinate a tal scopo.
L'ospitalità di tipo aree di sosta nelle strutture ricettive all’aria aperta è permessa per un periodo massimo di 90 ore nell'arco di sette giorni consecutivi (Deliberazione della Giunta regionale 21/02/2018, n. 88, all. B, art. 20).