Strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, aree di sosta)

Descrizione

Strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, aree di sosta)

Gli esercizi a gestione unitaria aperti al pubblico sono aziende ricettive all'aria aperta. In aree recintate e attrezzate forniscono alloggio in propri allestimenti oppure mettono a disposizione spazi per ospitare clienti con mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in:

  • campeggi
  • villaggi turistici.

Approfondimenti

I campeggi sono strutture ricettive organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, caravan, eventualmente dotati di preingressi in PVC, e autocaravan che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza necessità di ricorrere a trasporto eccezionale.

Deve essere garantita la presenza di piazzole destinate al campeggio nel limite minimo del 51% del numero complessivo delle piazzole della struttura ricettiva. Nella restante quota di piazzole può essere consentita la destinazione a villaggio turistico o l’occupazione con allestimenti non ancorati al suolo, nel limite massimo, per quest’ultima tipologia, del 30% del numero complessivo delle piazzole della struttura ricettiva.

I villaggi turistici sono le strutture ricettive che offrono ospitalità in alloggi messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative inserite in piazzole, nel limite minimo del 51% del numero complessivo delle piazzole stesse. Le unità abitative possono consistere in:

  • manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo 
  • case mobili non ancorate al suolo in modo stabile
  • manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari non ancorati al suolo in modo stabile.

Nella restante quota di piazzole può essere consentita la destinazione a campeggio o l’occupazione con allestimenti non ancorati al suolo, nel limite massimo, per quest’ultima tipologia, del 30% del numero complessivo delle piazzole della struttura ricettiva.

Le aziende ricettive all'aria aperta sono classificate in base ai requisiti posseduti.

I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente:

  • 3 per i villaggi turistici (da 2 a 4 stelle)
  • 4 per i campeggi (da 1 a 4 stelle).

L’attribuzione della classificazione è obbligatoria e deve essere ottenuta in via preliminare alla presentazione della segnalazione certificata d’inizio attività delle strutture ricettive (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 47).

Per ottenere la classificazione di una nuova struttura ricettiva all'aria aperta o la variazione del livello di classificazione di una struttura già classificata, il titolare è tenuto a presentare, alla Regione, una dichiarazione dei requisiti recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della struttura ricettiva (Deliberazione della Giunta regionale 21/02/2018, n. 88, all. B, art. 23).

La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione provvede, anche a seguito di sopralluogo, all'attribuzione o alla variazione della classificazione ed al successivo invio di copia vidimata della classificazione al titolare della struttura ricettiva alberghiera. 

La classificazione è revocata se entro sei mesi dal rilascio non è stata presentata al SUAP la segnalazione certificata di inizio attività.

Il titolare di una nuova struttura ricettiva alberghiera o di una struttura oggetto di trasformazioni che comportino modifiche delle dimensioni dei locali e per le quali sia previsto il rilascio del titolo edilizio, deve richiedere una classificazione provvisoria per il rilascio del titolo edilizio (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 48).

La Regione rilascia il provvedimento di classificazione provvisoria entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. La classificazione provvisoria ha validità per cinque anni. Entro tale termine il titolare è tenuto a presentare alla Regione la dichiarazione per l'attribuzione della classificazione non provvisoria (Deliberazione della Giunta regionale 21/02/2018, n. 88, all. B, art. 23).

Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151Decreto ministeriale 14/07/2015 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).

Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività.

Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette o non soggette a programmazione territoriale.

In ogni caso per esercitare l'attività è necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Se le strutture ricettive vendono o cedono alla clientela oggetti, alimenti e bevande devono presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.

Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel comune o atte a creare confusione sulla natura, sulla tipologia e sul livello di classificazione degli esercizi (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 35).

I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere hanno l'obbligo di comunicare alla Regione Liguria i prezzi minimi e massimi del pernottamento e dei servizi offerti.

I prezzi vanno comunicati alla Regione entro il 30 novembre ed ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo. Nel caso di mancato invio, nei termini previsti, devono essere applicate le ultime tariffe comunicate (Legge regionale 12/11/2014, n. 32, art. 57).

Nelle strutture ricettive all’aria aperta è possibile offrire a turisti dotati di caravan e autocaravan ospitalità di tipo area di sosta nelle aree parcheggio localizzate all’interno delle strutture o adiacenti alle stesse previa delimitazione delle piazzole destinate a tal scopo.

L'ospitalità di tipo aree di sosta nelle strutture ricettive all’aria aperta è permessa per un periodo massimo di 90 ore nell'arco di sette giorni consecutivi (Deliberazione della Giunta regionale 21/02/2018, n. 88, all. B, art. 20).

Requisiti

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Gli immobili dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l'attività deve essere assicurato un adeguato rapporto tra servizi igienici e numero di utenti. Sono escluse le installazioni igienico-sanitarie riservate. Devono inoltre essere realizzati tutti gli adeguamenti strutturali previsti da leggi e regolamenti vigenti per consentire agli anziani e alle persone con limitate capacità motorie la fruizione dei servizi offerti.

Le strutture ricettive all'aria aperta devono possedere infine le caratteristiche funzionali elencate dalla Legge regionale 26/03/1993, n. 13, art. 4 e art. 5.

Attività correlate